IMU - Imposta Municipale Unica


L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.

L’Imposta Municipale Unica (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.

Dal 1° gennaio 2014 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
a)  Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
b)  Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in  ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
c)  Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
d)  Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non locati.
e)  I fabbricati rurali strumentali.

La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9)  è stabilita nella misura di €. 200,00.

Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.

Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, abitazioni di cittadini iscritti all’AIRE,  immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari, alloggi affittati con contratto concordato ex legge n. 431/1998 e terreni agricoli), l’acconto deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

 

Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link 

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.

In particolare regolamenta i seguenti aspetti :

  1. Soggetto attivo
  2. Soggetto passivo
  3. Presupposto dell’imposta ed esclusioni
  4. Definizione di fabbricato, aree fabbricabile e terreno agricolo
  5. Abitazione principale e pertinenze
  6. Base imponibile
  7. Determinazione delle aliquote
  8. Detrazioni dell’imposta sull’abitazione principale
  9. Fabbricati  di interesse storico , inagibili ed inabitabili
  10. Versamenti
  11. Esenzioni
  12. Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni
  13. Rimborsi e compensazioni
  14. Funzionario responsabile del tributo 

INSERIRE IMMAGINE

--------------inserire Link regolamento dal MEF-------------------- (clicca qui per aprire il Regolamento Comunale)

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.

Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di partita Iva. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.

--------------inserire Link regolamento dal MEF-------------------- (clicca qui per Consultare la delibera di approvazione aliquote) 

Codici tributo:

- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);

- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);

- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);

- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);

- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);

- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:

  1. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
  2. fabbricati di interesse storico o artisitco;
  3. fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
  4. immobili oggetto di locazione finanziaria;
  5. immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  6. immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
  7. immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
  8. intervento di una riunione di usufrutto;
  9. intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
  10. immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.

La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :

  1. Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
  2. Se si presenta la dichiarazione di successione.
  3. Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
  4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
  5. Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.

In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.

Modello da scaricare 

http://www.melanide.it/pages/gestione_comuni/curinga/IMU/MODELLI/Dichiarazione%20IMU%20Editabile.pdf

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.

ACCONTO -  IMU     16  Giugno dell'anno di imposta

SALDO -       IMU     16  Dicembre dell'anno di imposta


L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.

Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.

Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.

Quanto pagare ?

Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.

---------------inserire immagine con link per calcolo ravvedimento operoso ----------------------------

 

Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.

La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.