L’erogazione dei servizi scolastici di competenza comunale avviene previa richiesta annuale presentata all’Ufficio Servizi scolastici da un esercente la potestà o dal tutore del minore fruitore del servizio.
L’esistenza di situazioni debitorie pregresse – non regolarizzate e non giustificate dai Servizi sociali – deve prevedere un piano concordato di pagamenti a copertura delle morosità, per non pregiudicare la fruizione dei servizi scolastici; al riguardo gli utenti potranno essere posti in lista di attesa a tempo indeterminato.
La rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio Servizi scolastici da uno degli esercenti la potestà o da chi ha la tutela del minore ed ha effetto dal mese successivo a quello della presentazione della stessa.
La cancellazione avviene d’ufficio nei casi di ritiro dalla frequenza scolastica.